Art. 1
In vigore dal 11 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto l' della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
Il 15 aprile 1961 sarà effettuato il primo censimento generale dell'agricoltura.
Il censimento rileverà in ciascun Comune:
a) la consistenza, numerica delle aziende agricole forestali e zootecniche;
b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione, la superficie, la utilizzazione dei terreni con riferimento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, la consistenza del bestiame, la meccanizzazione, le forze di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-1