CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 80

In vigore dal 13 apr 1961
Su richiesta delle parti la F.O.F.I. si impegna a divulgare le norme del presente Contratto e ad adoprarsi perché esso sia integralmente applicato. Per quelle provincie dove non esistono associazioni di categoria, la F.O.F.I. si impegna di prendere, nei riguardi di quegli Ordini nelle cui provincie non si addivenisse alla stesura degli integrativi provinciali di cui all', le sanzioni del caso fino alla constatazione della mancata funzionalità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-80

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