Art. 1
In vigore dal 13 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 1 gennaio 1955 per il personale laureato e diplomato delle farmacie, stipulato tra il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari ed Addetti di Farmacia, il Sindacato italiano Farmacisti non Proprietari, la Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti e la Federazione Nazionale Sindacale Proprietari di Farmacia, l'Associazione Nazionale Proprietari di Farmacia non Farmacisti; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, il sindacato Nazionale Collaboratori di Farmacia;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie, stipulato tra la Federazione Nazionale Sindacati Proprietari, la Federazione Nazionale Associazioni Provinciali Titolari Farmacia, l'Associazione Nazionale Proprietari di Farmacie non Farmacisti e la Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti, con l'assistenza della Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari ed Addetti di Farmacia, con l'assistenza della Federazione italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati; al quale ha aderito, in data 28 settembre 1959, il Sindacato Nazionale Collaboratori di Farmacia;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, numero 32 del 25 febbraio 1960 e n. 67 dell'11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale normativo di lavoro 1 gennaio 1955 relativo al personale laureato e diplomato delle farmacie e l'accordo collettivo nazionale di lavoro 15 marzo 1957 relativo al conglobamento delle voci della retribuzione del personale predetto sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente da farmacie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 52. - VILLA
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-rd-1