CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 77

In vigore dal 13 apr 1961
In caso, di cessione o trasferimento, in qualsiasi modo, della farmacia e qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante, siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il lavoratore con ogni diritto a lui spettante per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, par effetto del presente Contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo