CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 79

In vigore dal 13 apr 1961
Il presente contratto si intende entrato in vigore alla data dell'11 ottobre 1949 a tutti gli effetti e alla data del 1 dicembre 1951, per quanto riguarda le modifiche introdotte. Avrà la durata, di due anni, tacitamente prorogabili di anno in anno, a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo