CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 78

In vigore dal 13 apr 1961
Le controversie che possono derivare dall'applicazione e dalla interpretazione del presente Contratto e di quelli integrativi provinciali o regionali, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti. Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che, all'atto di rescissione del rapporto, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quella aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-78

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