CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 72
In vigore dal 13 apr 1961
I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere nè licenziati nè trasferiti durante tutto il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale o professionale o economiche dell'azienda o dalla inosservanza del normale orario di lavoro.
L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazione, è devoluto alla competenza delle associazioni sindacali nazionali o provinciali, a seconda che il lavoratore ricopra carica sindacale, nazionale o provinciale.
Sui lavoratori investiti di incarichi sindacali, non deve essere esercitata alcuna coercizione tendente a limitare, al di fuori del normale orario di lavoro, la libertà di svolgere la loro attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-72