CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 69
In vigore dal 13 apr 1961
Il farmacista lavoratore dipendente che venga fornito dal proprietario di vitto e di alloggio o solo di vitto o solo di alloggio, può essere operata sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella sotto specificata:
a) metà in caso di corresponsione di vitto e alloggio;
b) due quinti in caso di corresponsione del solo vitto.
c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.
Il vitto si intende composto di due pasti al giorno più la colazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-69