CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 67
In vigore dal 13 apr 1961
La prestazione di interinato fatta nel Comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15%, se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15 e del 10%, se per un periodo superiore.
La durata dell'iuterinato non può essere inferiore a giorni 6, nè superiore a 180 giorni, trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-67