CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 68
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene ricompensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20%, se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore. Al farmacista spetta inoltre il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno, dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
A questo riguardo ci precisa. che il rimborso della spesa sopraddetta è limitato al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-68