Art. 68
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 68

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene ricompensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20%, se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore. Al farmacista spetta inoltre il rimborso delle spese effettuate per il viaggio, sia di andata che di ritorno, dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti. A questo riguardo ci precisa. che il rimborso della spesa sopraddetta è limitato al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-68