Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 45

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 31 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-45

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