Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 45
45 / 48INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 31 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-45