Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 43

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 31 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione dei presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-43

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