Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 38

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 31 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennità di anzianità di cui all' del presente contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre un anno e fino a 5 anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre 5 anni. L'intera indennità di anzianità è dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età se donna, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-38

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