Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 38
38 / 48INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 31 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennità di anzianità di cui all' del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre un anno e fino a 5 anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre 5 anni.
L'intera indennità di anzianità è dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età se donna, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-38