Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 40
PREVIDENZA
In vigore dal 31 dic 1960
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro d'agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-40