Art. 40 · PREVIDENZA
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 40

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PREVIDENZA

In vigore dal 31 dic 1960
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro d'agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-40