Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 46
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 31 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atte che stipulano il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-46