Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 46

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 31 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atte che stipulano il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-46

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