Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957
Art. 47
NORME GENERALI E SPECIALI
In vigore dal 31 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti il materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto, collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-47