Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 9

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 24 dic 1960
In caso di interruzioni di lavoro, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute ma passate in stabilimento al disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e l'indennità di contingenza, con facoltà per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verrà usato al lavoratore cottimista; 2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-9

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