Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 4

VISITA MEDICA

In vigore dal 24 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-4

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