Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 4
VISITA MEDICA
In vigore dal 24 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-4