Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 7
CUMULO DI MANSIONI
In vigore dal 24 dic 1960
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza, o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terrà conto nella retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-7