Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 10
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
In vigore dal 24 dic 1960
È consentita la, facoltà di recupero a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta, la interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-10