Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 14

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 24 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali; per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla, retribuzione normale (minimo contrattuale più eventuale superminimo più contingenza), Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all' e sulla contingenza: Lavoro straordinario diurno............. 18 % Lavoro festivo (domenica o giorni di ri- poso compensativo o festivita del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre).......................... 40 % Lavoro notturno (dalle 22 alle 6)....... 30 % La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-14

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