Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 17
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 24 dic 1960
Qualsiasi reclamo silla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Per la regolarizzazione delle eventuali differenze, gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro sei mesi dal giorno del pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-17