Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 16
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
In vigore dal 24 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese.
Quando il pagamento della retribuzione viene effettuato a mese, l'azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata.
Quando il pagamento venga effettuato a quindicina, potranno essere concessi, su richiesta degli interessati, congrui acconti settimanali della retribuzione maturata.
Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione, non contestata contro il rilascio da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-16