Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 6

PASSAGGIO DI CATEGORIA

In vigore dal 24 dic 1960
L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica, purchè ciò non comporti una diminuizione di retribuzione. All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore della propria, dovrà essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non superiore a tre mesi, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-6

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