Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 2
In vigore dal 24 dic 1960
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-2