Art. 2
Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 2

2 / 54
In vigore dal 24 dic 1960
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-2