Art. 1

In vigore dal 22 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958, e relative tabelle per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, stipulato tra la Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazioni dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana del Libro, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, con l'assistenza della Unione italiana del lavoro; e in pari data, tra l'Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, libra vulcanizzata e presfibra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 63. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-rd-1

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