CCNL del 28 marzo 1958 Parte VIIParte SETTIMA

Art. 3

ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI

In vigore dal 22 dic 1960
A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime giornaliere per orario normale di otto, nove e dieci ore degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto. Per i conduttori di autotreni il minimo di paga del gruppo A è aumentato del 4,50%. Per i guardiani le cui prestazioni si svolgono sempre di notte, il minimo di paga per il gruppo B, è aumentato del 10%. Nei casi particolari in cui l'opera del lavoratore è prestata in modo assiduo e continuativo, deve essere corrisposta anche per la prestazione superiore alle otto giornaliere, la paga oraria corrispondente a quella stabilita per l'orario giornaliero di otto ore, con le maggiorazioni di cui all' della parte seconda del contratto riguardante il trattamento normativo degli operai. Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-3-6

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