CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII›Parte SETTIMA
Art. 5
MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI
In vigore dal 22 dic 1960
A decorrere dal 1 aprile 1958 i minimi mensili di stipendio degli impiegati sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelli contenuti negli allegati al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-5-6