CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 20-bis

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 22 dic 1960
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio ininterrotto presso la stessa azienda calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto verrà corrisposto una volta, tanto un premio di anzianità nelle seguenti misure; al compimento del 10° anno 125 ore di retribuzione. globale; al compimento del 20° anno 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e costituito secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che avessero già compiuto 10 o 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, sarà concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente Istituto e l'importo relativo sarà corrisposto in due rate la prima entro 3 mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianità successiva come sopra regolata, nel senso che con la data di entrata in vigore del presente contratto si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto avendo superato il 10° anno di anzianità non avessero raggiunto il 20° l'anzianità di servizio oltre il 10° concorrerà per intero alla maturazione del diritto al premio per i 2 nuovi decenni, ma, fermo restando il principio che i premi di anzianità non sono frazionabili nel tempo verrà calcolata ai fini della misura del premio in ragione dei 50%. Così pure per le anzianità superiori ai 20 anni. Per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto non avessero raggiunto i 10 anni di anzianità di servizio, la relativa anzianità fino alla data di entrata in vigore dei contratto concorrerà per intero ai fini della maturazione del premio, ed in ragione del 50% ai fini della misura del premio stesso. Resta comunque fermo che il cumulo dei premi previsti dal presente articolo non potrà superare per ogni operaio ed in ogni caso le 375 ore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-20-bis

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