CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII›Parte SETTIMA
Art. 2
MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI
In vigore dal 22 dic 1960
A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime orarie per gli operai sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle risultanti dalle tabelle contenute negli allegati al presente contratto.
Agli operai addetti alla scortecciatura del legno (a mano o a macchina), alle seghe (a nastro o circolari) e alle fenditrici per la preparazione del legno per la sfibratura è corrisposta, in considerazione delle condizioni in cui si svolge il lavoro una " indennità di posto " di L. 8 per ogni ora di dette lavorazioni e per tutte le zone.
Tale indennità assorbe, fino a concorrenza, le indennità che a qualsiasi titolo (esclusa la retribuzione dell'eventuale cottimo) siano state già concesse da alcune cartiere per dette lavorazioni.
Per gli addetti non occasionali la indennità rientra fra gli elementi della retribuzione globale.
INDENNITÀ PER LAVORI DISAGIATI
Agli operai addetti ai seguenti lavori:
a) facchinaggio pesante (cioè richiedente una prestazione fisica superiore al normale) nei piazzali, nonché carico e scarico di colli pesanti da vagoni, automezzi o carri a trazione animale per le comunicazioni con l'esterno;
b) produzione di cloro, acido cloridrico e soda caustica (per questa ultima con il metodo della elettricità a catodo di mercurio), laddove non esistano apparecchiature efficienti di captazione delle esalazioni: si assimila al concetto " produzione " la preparazione delle soluzioni del cloruro di calce e la manipolazione, pressochè continua, delle soluzioni concentrate dei prodotti su elencati e delle mezze paste non lavate, cioè ancora sature delle materie di sbianca;
c) impianti per la spolveratura della paglia e dello straccio, per questo ultimo compreso il taglio a macchina, laddove non esistono apparecchiature efficienti di captazione delle polveri;
d) costruzione di mole cilindri e platine con agglomerati di pietrisco e polveri di quarzo (nelle cartiere che tali costruzioni effettuino per uso proprio);
e) soffiatura in caldaie Thomlinson;
f) preparazione e manipolazione di resine a base di formaldeide, nonché verniciatura a spruzzo con nitrocellulosa nella fabbricazione della fibra vulcanizzata;
g) impregnazioni in bagni di resina e paraffina a 200 gradi dei prodotti presfibra, ove non esista efficiente impianto di captazione delle esalazioni;
è corrisposta una indennità di L. 12 orarie limitatamente alle prestazioni effettive nei predetti lavori per gli uomini e di L. 10 orarie per le donne limitatamente ai lavori di cui alla lettera c.
Tale indennità è estesa anche ai lavoratori che dovessero sostituire ed integrare l'opera degli addetti stabili a tali lavori.
Per gli addetti non occasionali la indennità rientra tra gli elementi della retribuzione globale.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, le eventuali già in atto allo stesso titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-2-6