CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII›Parte SETTIMA
Art. 4
MINIMI DI RETRIBUZIONE PER LE CATEGORIE INTERMEDIE (già equiparati)
In vigore dal 22 dic 1960
MINIMI DI RETRIBUZIONE PER LE CATEGORIE INTERMEDIE
(già equiparati)
A decorrere dal 1 aprile 1958 le paghe minime mensili degli appartenenti alle categorie intermedie (già equiparati) sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4-6