CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte VParte QUINTA

Art. 7

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 21 dic 1960
Il presente contratto entrerà in vigore dal periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avrà, la durata sino al 30 giugno 1960. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con r.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-7-5

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