CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V›Parte QUINTA
Art. 5
COTTIMO
In vigore dal 21 dic 1960
Le parti, pur riconoscendo che nell'industria del freddo non si effettua lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in calce.
La percentuale prevista dal detto accordo viene riproporzionata all'8% della paga base contrattuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5-5