CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V›Parte QUINTA
Art. 6
INDENNITÀ SPECIALE
In vigore dal 21 dic 1960
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e a rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono la Istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure: (vedi tabella in calce).
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni.
L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari e da richiesta dei singoli dipendenti la Ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata, Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse.
L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei.
Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalità ed il titolo, nel corso del primo trimestre del 1953 nei limiti della parte eccedente il 75 per cento della indennità speciale annua prevista nel presente articolo.
Pertanto l'indennità stessa per il 1953 sarà corrisposta per il 75 per cento delle somme previste nella tabella salvo che per i casi di cui al comma precedente.
Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.
Questa indennità speciale verrà computata per tutti gli istituti contrattuali, fatta eccezione per quello relativo alle maggiorazioni di cui all' parte prima, operai, all' parte seconda intermedi e all' parte terza impiegati.
Limitatamente ai fini dei calcolo per tali istituti l'importo annuo dell'indennità sarà diviso per 2504 per ottenere la corrispondente indennità oraria.
OPERAI - UOMINI
Superiori ai 20 anni:
Operai specializzati.................. L. 40.200
Operai qualificati.................... L. 36.300
Manovali specializzati................ L. 34.500
Manovali comuni....................... L. 32.500
Dai 18 ai 20 anni:
Manovali specializzati................ L. 32.300
Manovali comuni....................... L. 30.000
Dai 16 ai 18 anni:
Manovali specializzati................ L. 23.000
Manovali comuni....................... L. 21.400
Inferiori ai 16 anni:
Manovali comuni....................... L. 14.800
OPERAI - DONNE
Superiori ai 18 anni:
1ª categoria.......................... L. 28.700
2ª categoria.......................... L. 27.700
3ª categoria.......................... L. 26.200
Dai 16 ai 18 anni:
3ª categoria......................... L. 18.400
Inferiori ai 16 anni:
3ª categoria.......................... L. 14.800
EQUIPARATI
Primo grado:
Uomini Donne
Superiore ai 21 anni............. L. 52.500 L. 42.800
Secondo grado:
Superiore ai 21 anni............. L. 39.000 L. 30.300
IMPIEGATI
Prima categoria:
Uomini Donne
Superiore ai 21 anni............. L. 74.700 L. 72.100
Seconda categoria:
Superiore ai 21 anni............. L. 56.200 L. 47.600 Inferiore ai 21 anni............. L. 48.800 L. 41.300
Terza categoria A:
Superiore ai 21 anni............. L. 41.800 L. 35.700 Dai 19 ai 21 anni................ L. 39.600 L. 33.600 Dai 18 ai 19
anni................ L. 35.100 L. 27.800 Dai 17 ai 18
anni................ L. 30.200 L. 25.500 Inferiore ai 17 anni............. L. 27.900 L. 23.600
Terza categoria B.
Inferiore ai 21 anni............. L. 35.400 L. 30.200 Dai 19 ai 21 anni................ L. 33.800 L. 28.700 Dai 18 ai 19
anni................ L. 30.400 L. 23.700 Dai 17 ai 18
anni................ L. 25.600 L. 21.600 Inferiore ai 17 anni............. L. 24.100 L. 20.400
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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