CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato›Parte QUINTA
Art. 4
In vigore dal 21 dic 1960
Comparse le parti avanti il Collegio Tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.
Del verbale, dovrà essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-4-6