CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato›Parte QUINTA
Art. 5
In vigore dal 21 dic 1960
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio Tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all' ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio Provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, ai Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5-6