Art. 1

In vigore dal 21 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1958, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria del freddo, stipulato tra l'Associazione frigorifera italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Frigorifera italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visto l'accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 71 del 13 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1955, relativo ai lavoratori addetti all'industria del freddo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione del ghiaccio e della neve e per l'esercizio delle celle e degli ambienti frigoriferi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 60. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-rd-1

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