CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V›Parte QUINTA
Art. 1
INDENNITÀ DISAGIO
In vigore dal 21 dic 1960
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere con temperatura da 0 a meno 5°, per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità speciale denominata "indennità disagio freddo" pari all'8% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.
Per quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere con temperatura inferiore a meno 5°, per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità speciale denominata "indennità disagio freddo" pari al 10% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, nè sarà considerata retribuzione ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-1-5