CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV›Parte QUARTA
Art. 7
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-7-4