CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV›Parte QUARTA
Art. 3
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 21 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-3-4