CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IVParte QUARTA

Art. 8

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 21 dic 1960
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria alle competenti Associazioni Sindacali centrali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-8-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo