CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V›Parte QUINTA
Art. 4
CATEGORIA OPERAI (di cui all'art. 18 del contratto nazionale parte generale regolamentare)
In vigore dal 21 dic 1960
CATEGORIA OPERAI
(di cui all' del contratto nazionale parte generale regolamentare)
Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche dell'industria del Freddo:
si conviene che le qualifiche degli operai della Industrie del Freddo nel territorio nazionale continueranno ad essere indicate dalle nomenclature tradizionali;
ai soli fini della determinazione delle paghe corrispondenti alle voci previste dai concordati interconfederali, sarà effettuata in base alle seguenti ripartizioni l'assegnazione delle rispettive categorie:
UOMINI
Categoria 1ª - (Operai specializzati): Gli autisti meccanici, i fuochisti addetti a caldaie che richiedono patente di primo grado, operai che possedendo le necessarie capacità tecniche provvedono da soli a riparazioni di notevole entità dei compressori frigoriferi con relativo montaggio e smontaggio dei medesimi, necessario per le riparazioni stesse, nonché gli operai di mestieri vari ai quali sia assegnato stabilmente un lavoro che richiede particolare competenza professionale, tecnica e pratica.
Categoria 2ª - (operai qualificati): Gli operai di mestieri vari addetti alle manutenzioni e riparazioni in genere, i quali compiono un lavoro che richiede una competenza specifica, gli operai addetti alla conduzione dei compressori frigoriferi, i fuochisti patentati, gli addetti alla guida degli automezzi e dei carri, nonché gli infermieri patentati.
Categoria 3ª - (manovali specializzati): si identificano con gli operai che compiono il lavoro per il quale è richiesta una competenza generica del ramo, quali aiuti fissi alle categorie 1ª e 2ª, gli addetti stabilmente alle manovre delle gru, i portieri, i custodi, gli uscieri.
Categoria 4ª - (manovali comuni): Tutti gli altri operai non contemplati nelle precedenti categorie, inquantochè compiono lavori di semplice manovalanza.
DONNE
Categoria 1ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 2ª categoria degli uomini.
Categoria 2ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 3ª categoria degli uomini.
Categoria 3ª: Tutte le altre operaie non comprese nelle prime due categorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-4-5