Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi
Art. 8
In vigore dal 15 dic 1960
Le parti convengono che, quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, si incontreranno per discutere il trasferimento a paga base di parte, delle quote di contingenza tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualità si ponga un problema di scorporo della retribuzione conglobata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che il presente articolo diventerà operativo dopo la conclusione della operazione di conglobamento dei punti "scala mobile" scattati in base al precedente accordo del 22 settembre 1951.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-8