Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi
Art. 12
In vigore dal 15 dic 1960
Ai fini della variazione monetaria del punto i lavoratori dipendenti dai pubblici esercizi sono raggruppati in tre categorie per il personale impiegatizio rispettivamente denominate: Categoria A, Categoria B e Categoria C; e quattro categorie per il personale non impiegatizio rispettivamente denominate: 1ª categoria, 2ª categoria, 38 categoria, 4ª categoria.
Ai fini del seguente incasellamento nel gruppo "ristoranti" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui è applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari; nel gruppo "caffe-bar" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui è applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 per i dipendenti dai caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro esercizio similare;
nel gruppo "alberghi diurni" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui è applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 25 luglio 1939 per il personale dipendente da alberghi diurni; nel gruppo "stabilimenti balneari" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui è applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato l'8 luglio 1938, per i lavoratori dipendenti da, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscine; nel gruppo "pasticceri" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui è applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 22 luglio 1933 per gli addetti ai laboratori di pasticceria.
Appartengono alla categoria A del personale impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore.
Caffe-Bar: Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore; dirigente di pasticceria non munito di procura.
Alberghi diurni: Impiegati con mansioni cosiddette direttive escluso il personale con funzioni di effettiva direzione contemplato nell'art. 34 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1330: dirigenti.
Stabilimenti balneari: Personale con funzioni direttive con esclusione di coloro aventi funzioni di dirigenza, quali risultano indicate dall'art. 34 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130.
Appartengono alla Categoria B del personale impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Secondo direttore o capo servizio; direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il maitre d'hotel); capo contabile; altri impiegati di concetto.
Caffe-bar: Secondo direttore o capo servizio; direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il capo servizio tavoleggianti); capo contabile; altri impiegati di concetto.
Alberghi diurni: Capo contabile; capo del personale; altri impiegati di concetto.
Stabilimenti balneari: Capo del personale; ispettore; interprete: magazziniere: infermiere diplomato;altri impiegati di concetto.
Appartengono alla Categoria C del personale impiegatizio: i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Economo - controllore; addetto alla cassa od ai registratori di cassa; marchiere; tablottista; segretario; contabile;
dattilografo; scritturale; aiuti per le suddette mansioni; altri impiegati d'ordine.
Caffe-bar: Economo - controllore; addetto alla cassa ed ai registratori di cassa; marchiere; tablottista;segretario; contabile; scritturale; dattilografo; aiuti per le suddette qualifiche; altri impiegati d'ordine; capo banconiere di pasticceria o confetteria; banconiere di pasticceria o confetteria.
Alberghi diurni: Contabile - aiuto contabile; dattilografo; bigliettaio; altri impiegati d'ordine.
Stabilimenti balneari: Contabile; cassiere; custode valori; dattilografo; addetto alla vendita dei biglietti; altri impiegati d'ordine.
Appartengono alla 1ª Categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Capo cameriere o maitre d'hotel per i locali extra o di 1ª categoria; capo cuoco.
Caffe-bar: Capo cameriere - capo servizio avente un rango; capo gelatiere che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato; capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione di cocktails.
Alberghi diurni: Parrucchiere acconciatore per signora; pedicure; macchinista o meccanico con patente.
Stabilimenti balneari: Capo bagnino; controllore di spiaggia; pedicurista; massaggiatore; parrucchiere;acconciatore per signora; marinaio di salvataggio.
Pasticcieri: 1° pasticcere; primo dolciere sia che abbiano funzioni di capo laboratorio, sia che non esista nell'esercizio il capo laboratorio.
Appartengono alla 2ª categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Cameriere (chef de rang) con o senza commis; sotto capo cuoco (saucier); cuoco capo partita; cuoco unico; pizzaiolo; cameriere trinciatore (trancheur) cameriere ai vini (vines bottles); primo dispensiere; primo cantiniere; banconiere alle tavole calde e fredde; dispensiere unico; cantiniere unico
Caffè bar: Barista anche se con funzioni di capo o di capo squadra; cameriere; barista; barista unico;addetto ai biliardi ed ai giochi; gelatiere; caffettiere;spillatore; dispensiere; banconiere di tavola calda e fredda; secondo banconiere (porgitore) di pasticceria e confetteria.
Alberghi diurni: Barbiere e parrucchiere per uomo; manicure, addetto alle caldaie senza patente; fuochista;cappellaio; stiratore e pulitore a secco.
Stabilimenti balneari: Guardarobiere; infermiere non diplomato; manicurista; barbiere e parrucchiere per uomo; falegname; carpentiere; pittore; elettricista; meccanico.
Pasticceri: Secondo pasticcere; secondo dolciere.
Appartengono alla 3°" categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Guardarobiere ai vestiario quando il relativo servizio non è dato in gestione od appalto; aiuti al personale qualificato di 1ª e 2ª categoria.
Caffè Bar: Aiuto barista; carrellista di stazione che non sia in gestione diretta; interni in genere; aiuto banconiere.
Alberghi diurni: Guardarobiere; addetto ali deposito bagagli; bagnino; lustrascarpe; commissionario;lavandaio; garzone;
Stabilimenti balneari: Bagnino di stabilimento, bagnino di cabine e capanne; guardiano notturno; custodie; lavandaio; maschera.
Pasticceri: Terzo pasticcere; terzo dolciere.
Appartengono alla 4ª categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Personale di fatica addetto alle pulizie dei locali.
Caffè Bar: Personale di fatica addetto alle pulizie dei locali.
Alberghi diurni: Gabinettaio; facchino: personale di fatica ed addetto alle pulizie.
Stabilimenti balneari: Manovale; addetto al servizio di pulizia ed al trasporto delle immondizie; inserviente ai gabinetti; personale di fatica.
Pasticcieri: Personale di fatica; addetto alle pulizie.
La classifica del personale di cui al presente articolo ha effetto unicamente ai fini dell'attribuzione del valore del punto per la variazione della, indennità di contingenza, e le qualifiche previste potranno essere integrate in sede provinciale in considerazione di altre che ne esistano per via di usi ed esigenze locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-12