Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi
Art. 15
In vigore dal 15 dic 1960
Le variazioni della contingenza secondo il procedimento della scala mobile stabilita nel presente contratto non verranno monetariamente corrisposte al personale tavoleggiante retribuito soltanto con il sistema della percentuale di servizio, convenendo le parti che il sistema della percentuale assicura già automaticamente l'adeguamento delle merce di al costo reale della vita. Per il personale rientrante nelle qualifiche di percentualisti, ma retribuito per norma locale con pagamento forfettario o salario fisso, la indennità, di contingenza e le relative variazioni di cui al presente accordo verranno corrisposte ugualmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-15